Tessili

I prodotti tessili immessi sul mercato europeo devono essere dotati di un'etichetta indicante la loro composizione fibrosa (denominazione e percentuale in peso delle fibre di cui sono composti).

La disciplina relativa ai prodotti tessili trova la sua principale fonte normativa nel Regolamento (CE) 27 settembre 2011, n. 1007, e in una serie di norme dell’ordinamento italiano oggetto di frequenti modifiche e aggiornamenti tra cui la L. 883/1973, il D.Lgs 194/1999 e il D.Lgs 190/2017.


Definizione di prodotto tessile
Il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili:

  • i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
  • i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
  • le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e degli articoli da campeggio, purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

Il Regolamento non si applica ai prodotti tessili che:

  • sono dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;
  • confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Casi specifici di esclusione dall’obbligo dell'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili sono elencati nell'allegato V al Regolamento 1007/2011.


Etichettatura
L'etichettatura e il contrassegno devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; inoltre l'etichetta deve essere saldamente fissata. Le denominazioni per la descrizione della composizione fibrosa sono solo quelle di cui all'allegato I del Regolamento 1007/2011.
Le etichette e i contrassegni devono essere redatti in lingua italiana.
Le denominazioni delle fibre tessili devono essere accompagnate dalle rispettive percentuali in peso di tutte le fibre, in ordine decrescente (esempio: cotone 70% poliestere 30%). Qualora un prodotto tessile sia composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine "100%" "puro" o "tutto".
Per i prodotti tessili a più componenti, l'etichettatura o il contrassegno devono indicare la composizione fibrosa di ciascun componente, a meno che i componenti rappresentino meno del 30% del peso totale del prodotto; Invece, due o più prodotti tessili che costituiscano normalmente un insieme inseparabile e che abbiano la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.


Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni del Regolamento 1007/2011 sono previste dall'art. 4 del D.Lgs. 190/2017.

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Ultima modifica
Mar 17 Set, 2024