Calzature
Le calzature destinate al consumatore finale devono essere dotate di un'etichetta indicante i materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature stesse.
Fonte normativa la Direttiva n. 94/11/CE, recepita in Italia dal D.M. 11/4/1996
Definizione di calzatura
Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
L'allegato II al D.M. 11 aprile 1996 individua alcune tipologie specifiche di prodotti che rientrano comunque nella definizione di calzature quali sandali, calzature cui sono fissati dei pattini di vario tipo, calosce, calzature ortopediche.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del Decreto:
- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dalle norme relative ai dispositivi di protezione individuale;
- calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904.
Etichettatura
Le calzature devono recare un'etichetta di composizione per ciascuna delle tre parti della calzatura: tomaia; rivestimento della tomaia e suola interna; suola esterna.
Deve essere indicato il materiale che costituisce almeno l'80% della superficie di ciascuna parte della calzatura. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80%, è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali. L'etichetta deve essere:
- apposta su almeno una delle calzature e può essere può essere stampata, incollata, goffrata (cioè impressa in rilievo) o applicata ad un supporto attaccato al prodotto;
- visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta;
- redatta in lingua italiana utilizzando i termini e/o la simbologia elencati nell'Allegato I al D.M. 11/4/1996; il simbolo o la descrizione devono figurare vicino ai simboli (pittogrammi) che si riferiscono alle tre parti della calzatura, anch'essi prescritti dal medesimo Allegato I.
Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni della Direttiva 94/11/CE sono previste dall'art. 3 del D.Lgs. 190/2017.
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