Giocattoli

L'Unione Europea ha codificata la disciplina dei giocattoli con la Direttiva n. 2009/48/CE, attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs 54/2011.


Definizione di giocattolo
Per giocattolo s'intende il prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Non sono considerati giocattoli alcuni specifici prodotti elencati nell' Allegato I al D.Lgs 54/2011 (quali ad es. decorazioni natalizie, modelli in scala per collezionisti adulti, attrezzature sportive, fuochi d'artificio, succhietti di puericultura, puzzle di oltre 500 pezzi, ecc.).

Inoltre il D.Lgs. n. 54/2011 non si applica a:

  • attrezzature per aree da gioco e macchine da gioco (es. a moneta) per uso pubblico;
  • veicoli-giocattolo con motore a combustione e macchine a vapore giocattolo;
  • fionde e catapulte


Etichettatura
Sul giocattolo devono essere presenti:

  • marcatura CE apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio; qualora non sia visibile dall'esterno, la marcatura va comunque apposta sull'imballaggio; nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. La marcatura CE può' essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
  • dati identificativi (nome, denominazione o marchio) del produttore e dell'importatore;
  • istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana;
  • avvertenze in lingua italiana, chiaramente visibili, facilmente leggibili, comprensibili e accurate; esse devono essere apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio e se del caso sulle istruzioni.


Sanzioni
(D.Lgs 54/2011):

  • salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immettano sul mercato prodotti che non siano stati progettati o fabbricati conformemente ai requisiti essenziali e particolari di sicurezza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro;
  • salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore che immetta un giocattolo sul mercato senza assicurarsi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 54/2011 è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro;
  • salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti del competente Ministero, di divieto d'immissione sul mercato, di divieto di circolazione sul territorio nazionale, di ritiro odi richiamo dal mercato emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro;
  • salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all' allegato IV del D. Lgs. n. 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro;
  • salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE o privo delle avvertenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro;
  • salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto d'immissione in commercio emanato dal Ministero ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro;
  • salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle prescritte avvertenze, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro;
  • salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che su richiesta dell'autorità di vigilanza non forniscano le informazioni relative agli operatori che abbiano fornito loro o cui abbiano fornito un giocattolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro;
  • salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante autorizzato che non ottemperi agli obblighi di cui all' articolo 4, comma 3, del D. Lgs. n. 54/2011 è assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.

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Ultima modifica
Mar 17 Set, 2024