Prodotti elettrici
L'Unione Europea ha codificato la disciplina dei prodotti elettrici con la Direttiva n. 2014/35/UE (cosiddetta Direttiva "Bassa Tensione"), attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 86/2016.
Definizione di materiale elettrico
Si intende il materiale destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e tra 75 e 1.500 Volt in corrente continua.
Sono esclusi espressamente dall'ambito di applicazione della legge:
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese e spine di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati Membri della UE;
- materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della UE;
- kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
Etichettatura
I prodotti elettrici di cui al D.Lgs n. 86/2016 all'atto dell'immissione sul mercato devono presentare:
- marcatura CE;
- dati di targa;
- dati identificativi del prodotto (numero di tipo, di lotto o di serie, o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione);
- dati identificativi e indirizzo univoco del produttore/importatore;
- avvertenze e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana;
Sanzioni
(art. 14 del D.Lgs n. 86/2016):
- Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori economici che immettano sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 86/2016 o non ottemperino ai provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 60.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori economici che mettano a disposizione sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 86/2016 o non ottemperino ai provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 800 euro e non superiore a 5.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali e in generale per le violazioni diverse da quelle sopra elencate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
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