Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono i dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, compresi i componenti intercambiabili di tali dispositivi e i sistemi di collegamento fra essi.


Definizione di DPI
L'allegato I al Regolamento n. 425/2016 definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori:

  • DPI di I categoria tutelano da rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua, contatto con superfici calde fino a 50°C, lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole, condizioni atmosferiche di natura non estrema;
  • DPI di II categoria sono tutti quelli che proteggono da rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III;
  • DPI di III categoria comprendono solo i rischi che possono causare conseguenze molto gravi e irreversibili alla salute, o la morte, in relazione alle situazioni elencate dalla norma.

Il Regolamento non si applica ai:

  • dispositivi progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  • dispositivi progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione di quelli destinati ad attività sportive;
  • dispositivi progettati per uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme e da umidità e acqua durante la rigovernatura;
  • dispositivi da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili in base ai pertinenti trattati internazionali;
  • caschi e visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.


Etichettatura
I DPI di prima categoria devono recare:

  • la marcatura CE;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
  • nome, denominazione commerciale registrata (o marchio registrato) del fabbricante (dell'importatore, se il fabbricante si trova fuori dall'Unione) e indirizzo postale a cui può essere contattato;
  • le informazioni e istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II al Regolamento n. 425/2016, in lingua italiana;


Sanzioni
(art. 14 del D.Lgs n. 475/1992):

  • il fabbricante che produce e mette a disposizione sul mercato DPI di prima categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al Regolamento n. 425/2016, nonché l'importatore che immetta sul mercato DPI non conformi ai medesimi requisiti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 8.000 a Euro 48.000;
  • il fabbricante di DPI di prima categoria che omette di espletare le procedure di valutazione della conformità del prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.000 a Euro 30.000;
  • il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 6.000 a Euro 36.000;
  • il fabbricante o il suo mandatario che non esibisce la documentazione richiesta dall'autorità di sorveglianza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000 a Euro 18.000;
  • il distributore di DPI di prima categoria che contravviene agli obblighi imposti dall'art. 11 del Regolamento n. 425/2016 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 6.000;
  • chiunque mette a disposizione sul mercato DPI di ogni categoria privi di marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000 a Euro 18.000;
  • chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE, ovvero ne limitino la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 6.000;
  • chiunque non osserva i provvedimenti che l'autorità di vigilanza abbia emanato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 8.000 a Euro 48.000;
  • chiunque promuove pubblicità per DPI di qualsiasi categoria che non rispettino le prescrizioni del Regolamento n. 425/2016 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 6.000.

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Ultima modifica
Mar 17 Set, 2024