Prodotti elettrici

L'Unione Europea ha codificato la disciplina dei prodotti elettrici con la Direttiva n. 2014/35/UE (cosiddetta Direttiva "Bassa Tensione"), attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 86/2016.


Definizione di materiale elettrico
Si intende il materiale destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e tra 75 e 1.500 Volt in corrente continua.

Sono esclusi espressamente dall'ambito di applicazione della legge:

  • materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • contatori elettrici;
  • prese e spine di corrente per uso domestico;
  • dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  • materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati Membri della UE;
  • materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della UE;
  • kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.


Etichettatura
I prodotti elettrici di cui al D.Lgs n. 86/2016 all'atto dell'immissione sul mercato devono presentare:

  • marcatura CE;
  • dati di targa;
  • dati identificativi del prodotto (numero di tipo, di lotto o di serie, o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione);
  • dati identificativi e indirizzo univoco del produttore/importatore;
  • avvertenze e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana;


Sanzioni
(art. 14 del D.Lgs n. 86/2016):

  • Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori economici che immettano sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 86/2016 o non ottemperino ai provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 60.000 euro.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori economici che mettano a disposizione sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 86/2016 o non ottemperino ai provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 800 euro e non superiore a 5.000 euro.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali e in generale per le violazioni diverse da quelle sopra elencate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

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Ultima modifica
Mar 17 Set, 2024