Domicilio digitale
Obbligo domicilio digitale
La normativa vigente prevede che il domicilio digitale (PEC), valido, attivo ed univoco, sia iscritto nel Registro delle Imprese; tutte le imprese hanno l'obbligo, in sede di iscrizione, di comunicare un domicilio digitale e tutte quelle già iscritte (imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale e società), che non hanno in visura un domicilio digitale valido e attivo, devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese.
Le imprese che non provvedono alla regolarizzazione, oltre a ricevere una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio, dalla Camera di Commercio, un domicilio digitale nel seguente formato:
CODICE_FISCALE_IMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT
Sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC; tutte le pubbliche amministrazioni potranno notificare, con pieno valore legale, atti all'impresa e sarà accessibile tramite l'App Impresa Italia.
La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido e attivo comporterà quindi l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e, contemporaneamente, l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2630 del codice civile, per le società pari a € 412,00 (in caso di versamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, decorsi i quali si applica la sanzione da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.064,00), e ai sensi dell'art. 2194 del codice civile, per le imprese individuali pari a € 60,00 (in caso di versamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, decorsi i quali si applica la sanzione da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 1.548,00) .
Per maggiori informazioni e per verificare la regolarità della propria posizione è possibile consultare la pagina informativa di Unioncamere; per comunicare direttamente (se si è in possesso di un dispositivo di firma digitale) il proprio domicilio digitale al Registro imprese è disponibile il servizio Pratica Semplice - iscrizione PEC. Non è ammessa la comunicazione al Registro Imprese del domicilio digitale mediante invio di e-mail o PEC.