Registro A.E.E.

Per RAEE si intende il Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

L'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 prevede, al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, l’istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.

Soggetti obbligati

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque:

  •  fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 
  • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
  • il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
  • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  • chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.

 

Devono inoltre iscriversi al Registro:

  • i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE;
  • I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 20 comma 4 del decreto si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro effettua, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo;
  • I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono immettere sul mercato tali prodotti solo in seguito all'iscrizione al Registro.

 

 

 

Compiti della Camera di Commercio

Le Camere di Commercio non effettuano verifiche sulle pratiche di iscrizione presentate dai produttori: la procedura telematica di iscrizione prevede una serie di controlli e di vincoli che facilitano l'inserimento di informazioni corrette e significative.

 

La Camera di Commercio verificherà la correttezza amministrativa delle pratiche, ed in particolare la presenza dei dati relativi al pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale verifica, la Camera di Commercio trasmette la pratica al Registro e il sistema rilascia automaticamente il numero di iscrizione. I compiti di controllo e vigilanza sulle comunicazioni sono attribuiti al Comitato di Vigilanza e di Controllo.

Iscrizione

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata presso la Camera di Commercio di competenza della sede legale del produttore.

 

L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica tramite il sito http://www.registroaee.it oppure direttamente al portale

 

L'accesso al sistema telematico deve essere effettuato tramite dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione intestato al legale rappresentante dell'impresa, il quale può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di firma digitale, alla compilazione e alla trasmissione delle modifiche successive all'iscrizione.

 

Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio. Entro 30 giorni, dal suo rilascio, il numero di iscrizione, deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.

 

L’iscrizione al Registro comporta il versamento di:

  • tassa di concessione governativa di € 168,00;
  • diritto di segreteria di € 30,00 e imposta di bollo di € 16,00
Sanzioni

Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Dlgs. 151/2005 immette sul mercato AEE, è punito ai sensi dell'articolo 16 del Decreto citato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 ad € 100.000,00.

 

Il produttore che non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni sui prodotti immessi annualmente sul mercato, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 20.000,00.

Variazione

Le variazioni e le cancellazioni si effettuano per via telematica con le modalità analoghe a quelle dell'iscrizione. Il costo da sostenere per ogni variazione o cancellazione è di € 30,00 per il pagamento diritti di segreteria ed € 16,00 per l'imposta di bollo.

Comunicazione Annuale

Soggetti obbligati
Possono presentare la Comunicazione annuale i soli produttori già iscritti al Registro nonché i sistemi collettivi di finanziamento.

 

Modalità di presentazione
Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano il peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente.

L'accesso alla procedura di compilazione e presentazione, avviene tramite il portale www.impresa.gov.it. L'accesso può essere effettuato dal legale rappresentante o da un soggetto da questi delegato, purché muniti di firma digitale con certificato di sottoscrizione.

La presentazione della Comunicazione annuale non è soggetta al pagamento di alcun diritto. Una volta completato l'inserimento è necessario firmare e trasmettere la pratica: se la pratica non viene firmata e trasmessa, l'adempimento non è completato correttamente.

A conclusione della trasmissione viene rilasciato un attestato nel quale viene confermata l'avvenuta presentazione della Comunicazione AEE che può essere scaricato in qualsiasi momento dall'Archivio pratiche.

L'impresa non riceverà altri documenti.


 

Ruolo della Camere di Commercio
La Camera di Commercio non deve effettuare alcun controllo sulla Comunicazione annuale che viene trasmessa immediatamente al Registro. 

 

Scadenza
30 aprile 

 

Sanzioni
La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al capitolo 3 del DPCM 27/04/2010 è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 16 comma 8 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 che recita "Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al Registro Nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei Raee le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

Eventuali modifiche o integrazioni devono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità utilizzate per la prima comunicazione.

 

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Ultima modifica
Lun 06 Mar, 2023