Elenco sottoprodotti
Il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 (G.U. 15 febbraio 2017) pubblica il Regolamento recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
L'articolo 10 del Regolamento prevede che le Camere di Commercio istituiscano un elenco accessibile via telematica al quale possono iscriversi (non si tratta di un obbligo) produttori ed utilizzatori di sottoprodotti.
Finalità di tale elenco (che non ha alcun valore abilitativo) è quella di rappresentare uno strumento di trasparenza per facilitare gli scambi degli stessi.
A tal proposito, sul sito www.elencosottoprodotti.it è attiva dal 12 giugno 2017 un’applicazione che consente direttamente, per via telematica, l’iscrizione delle imprese agli elenchi sottoprodotti.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione da parte dell’impresa, senza alcun onere, prevede l'accesso con firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa.
Al momento dell'iscrizione, in un’area riservata del sito, l'impresa deve indicare, oltre ai dati anagrafici, ripresi dal Registro Imprese:
- le unità locali (impianti) che intende iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali;
- la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia produttore e riutilizzatore andrà indicata due volte;
- per ogni sottoprodotto dovrà indicare:
- Attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
- Nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consente di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard;
- Descrizione del sottoprodotto: libera.
Inoltre l’impresa:
- potrà allegare un file (p.es. certificazione o altro documento).
- completato il caricamento è prevista la firma digitale sul modulo e dopo la trasmissione l’emissione di una ricevuta di iscrizione.
Costi
Non sono previsti diritti di segreteria né bolli né alcuna istruttoria da parte della CCIAA.
Vidimazione
In merito alla vidimazione delle schede tecniche di cui all’art. 5, comma 6 del Decreto, il Ministero precisa che qualora l’operatore scelga di avvalersene come strumento probatorio ai fini della caratterizzazione dei sottoprodotti, queste devono essere vidimate presso la Camera di Commercio competente, con le modalità medesime adottate per i registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152: la vidimazione delle schede pertanto sconta quindi il diritti di segreteria previsti per i registri di carico e scarico pari ad € 25,00.
ORARI:
Sedi di Vercelli, Biella e Novara: da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30
Sede di Baveno: lunedì e mercoledì: 10.00 - 12.30
Recapiti telefonici:
Sede di Baveno 0323.912852
Sede di Biella 015.3599328/323
Sede di Novara 0321.338285
Sede di Vercelli 0161.598247