Termini processuali per le operazioni straordinarie: sospensione feriale dal 1° al 31 agosto

L'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio, d'intesa con il proprio Giudice del Registro, aderisce all’ormai prevalente orientamento che ritiene applicabile, con riferimento a tutte le proprie sedi, alla sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto 2024.

Tale sospensione nello specifico riguarda: atti di fusione e scissione (termini di cui all’art. 2503 c.c.); atti di trasformazione eterogenea (termini di cui all’art. 2500 novies c.c.), nonché  eventuali altri atti per cui sono previsti termini analoghi di opposizione.

Si raccomanda di considerare tale periodo di pausa ai fini del calcolo dei termini per l’adozione e il deposito di atti da iscrivere al Registro Imprese, al fine di non incorrere nel rifiuto degli stessi.

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Ven 14 Giu, 2024