Amministratori d'impresa: charimenti sull'obbligo di comunicazione della PEC

Amministratori d'impresa: chiarimenti sull'obbligo di comunicazione della PEC

L'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30.12.2024, n. 207) ha esteso l'obbligo della comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese, già previsto per le imprese individuali e le società, anche agli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria. 

L'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio richiede la comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (società di capitali e di persone, costituite con atto dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1) nonché, anche per le società costituite anteriormente alla predetta data, in sede di nomina o rinnovo della carica degli amministratori.

La PEC degli amministratori potrà anche coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento e dovrà essere indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore; in base alle nuove specifiche tecniche in vigore dal 10.06.2025, per le nuove nomine di amministratori l'indirizzo pec dovrà essere indicato nel riquadro DATI DOMICILIO, mentre per le conferme degli amministratori dovrà essere messo il flag alla voce "Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa". Tale ultima modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di "sola" e volontaria comunicazione pec amministratori. La comunicazione è esente da bolli e diritti di segreteria se non va contestualmente ad apportare altre variazioni ai dati degli amministratori.

In assenza della comunicazione della PEC in sede di espletamento dei predetti adempimenti, l'ufficio sospenderà la pratica in attesa di regolarizzazione, in assenza della quale potrà essere emesso provvedimento di rifiuto.

Si precisa che, contrariamente a quanto riportato in alcuni articoli di stampa e campagne informative, non esiste alcun termine fissato al 30 giugno, né al 31 dicembre 2025, e non sono applicabili sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori di imprese costituite in forma societaria che, alla data del 1° gennaio 2025, non abbiano ancora provveduto a iscrivere il proprio domicilio digitale (ai sensi dell’art. 1, comma 860, della Legge n. 207/2024).
La normativa citata, infatti, non prevede alcuna scadenza né sanzione in relazione a tale adempimento, né si ritiene che il termine indicato nella nota ministeriale del 12.03.2025 (e prorogato con la successiva nota del 25.06.2025) possa essere ritenuto perentorio, pertanto l'ufficio Registro Imprese non procederà all'irrogazione di sanzioni.

Con riferimento alla nota MIMIT del 12 marzo 2025, nella quale il Ministero stesso invita Unioncamere, previo confronto con gli enti camerali, a evidenziare eventuali criticità ed esporre elementi che possano consentirne l’ampliamento e, ove necessario, la correzione, poiché dalla lettura della stessa sono effettivamente emerse alcune criticità, è stata avviata un'ulteriore interlocuzione tra Unioncamere e MIMIT, in attesa della cui definizione l'ufficio Registro delle imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte manterrà invariata la posizione finora assunta sull'argomento e sopra specificata. La predetta posizione non è variata a seguito dell'emanazione dell'ulteriore nota MIMIT del 25 giugno 2025.

Si invita a monitorare il sito web camerale per ulteriori aggiornamenti.

Ultima modifica
Ven 27 Giu, 2025