Nuove regole sulla PEC degli amministratori: deve essere personale e comunicata entro il 31 dicembre

Nuove regole sulla PEC degli amministratori: deve essere personale e comunicata entro il 31 dicembre

Novità sull'obbligo di comunicazione della PEC al Registro Imprese per gli amministratori: l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 31.10.2025, n. 159, è intervenuto a modificare nuovamente l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012, n. 179, che era già stato oggetto di integrazione da parte dell'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30.12.2024, n. 207), con il quale tale obbligo, già previsto per le imprese individuali e le società, era stato esteso anche "agli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria".

 

Chi riguarda?

Nella nuova formulazione della norma, in vigore dal 31.10.2025 (e passibile di ulteriore modifica in fase di conversione in legge del decreto), l'obbligo viene esteso non più a tutti gli amministratori di società, ma "all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Quali società sono coinvolte?

Le società a cui l'obbligo si ritiene applicabile sono quelle per le quali sussistono le cariche sopra indicate, vale a dire esclusivamente:

  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società consortili
  • società cooperative.

Cosa occorre comunicare alla Camera di Commercio?

L'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio richiede la comunicazione della PEC degli amministratori limitatamente a coloro che rivestono la carica di amministratore unico o amministratore delegato o, in mancanza di amministratore delegato, di Presidente del Consiglio di Amministrazione:

  • alle società di nuova costituzione: in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1)
  • alle società già costituite: in sede di nomina o rinnovo delle predette cariche.

Coloro che al 31.10.2025 ricoprono già le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di Amministrazione dovranno inoltre comunicare il proprio domicilio digitale entro i termini previsti dal Decreto.

Entro quando va effettuata la comunicazione?

Il Decreto introduce  il termine del 31 dicembre 2025 per la comunicazione del domicilio digitale dei propri amministratori da parte delle imprese che sono già iscritte nel Registro delle Imprese, fermo restando l'obbligo di comunicazione in sede di conferimento o rinnovo dell'incarico.

 

Quali requisiti deve avere la PEC?

La PEC degli amministratori:

  • deve essere personale (e, in tal caso, utilizzabile per le cariche ricoperte dallo stesso amministratore in diverse società)  
  • non può coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento, in forza dell'espresso divieto contenuto nella norma 
  • non può coincidere con il domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore.
I soggetti obbligati che hanno già comunicato un domicilio digitale coincidente con quello della società (quindi non più valido in base alla disposizione sopra richiamata del DL 159/2025) sono tenuti a comunicare un domicilio digitale personale entro il termine del 31 dicembre 2025.

La PEC va indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore; in base alle specifiche tecniche in vigore dal 10.06.2025, per le nuove nomine di amministratori l'indirizzo PEC deve essere indicato nel riquadro DATI DOMICILIO, mentre per le conferme degli amministratori deve essere messo il flag alla voce "Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa"; tale ultima modalità va utilizzata anche in caso di "sola" e volontaria comunicazione PEC amministratori. 

Sono previsti dei costi?

La comunicazione è esente da bolli e diritti di segreteria, se non va contestualmente ad apportare altre variazioni ai dati degli amministratori e se si riferisce soltanto alle cariche per le quali l'adempimento è obbligatorio.

Cosa accade in caso di mancata comunicazione?

In assenza della comunicazione della PEC in sede di espletamento dei predetti adempimenti, l'ufficio Registro Imprese sospenderà la pratica in attesa di regolarizzazione, in assenza della quale potrà essere emesso provvedimento di rifiuto.

Si precisa che per le società già iscritte che non avranno provveduto alla comunicazione della PEC degli amministratori sopra specificati entro il 31 dicembre 2025, salvo proroghe del termine, la Camera di Commercio avvierà il procedimento di assegnazione del domicilio digitale d'ufficio, con contestuale irrogazione di sanzione, ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter del DL 185/2008. In caso di comunicazione tardiva (oltre il 31/12/2025) di un valido domicilio digitale personale, si applicherà unicamente la sanzione amministrativa, senza procedere all'assegnazione di una PEC d'ufficio. L'importo della sanzione amministrativa è quello previsto dall’articolo 2630 c.c. raddoppiato (quindi da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Contenuti aggiornati al 10 novembre 2025

Ultima modifica
Mar 11 Nov, 2025