Amministratori d'impresa: charimenti sull'obbligo di comunicazione della PEC

Amministratori d'impresa: chiarimenti sull'obbligo di comunicazione della PEC

L'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30.12.2024, n. 207) ha esteso l'obbligo della comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese, già previsto per le imprese individuali e le società, anche agli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria. 

L'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio richiede la comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (costituite con atto dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1) nonché, anche per le società costituite anteriormente alla predetta data, in sede di nomina o rinnovo della carica degli amministratori.

Le società a cui l'obbligo si ritiene applicabile sono le seguenti:

- società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici;

- società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, incluse le società consortili;

mentre si ritengono escluse le società di mutuo soccorso, le società tra professionisti, le società tra avvocati, i consorzi, le reti d'impresa.

L'obbligo riguarda sia gli amministratori, anche se non muniti di deleghe e non operativi, sia i liquidatori, mentre non si estende a procuratori, compresi i direttori generali, e preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

La PEC degli amministratori può essere personale (e, in tal caso, utilizzabile per le cariche ricoperte dallo stesso amministratore in diverse società) oppure coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento, in forza dell'elezione presso la stessa di domicilio speciale "elettronico" ex art. 47 codice civile. Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore.

La PEC va indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore; in base alle specifiche tecniche in vigore dal 10.06.2025, per le nuove nomine di amministratori l'indirizzo PEC deve essere indicato nel riquadro DATI DOMICILIO, mentre per le conferme degli amministratori deve essere messo il flag alla voce "Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa"; tale ultima modalità va utilizzata anche in caso di "sola" e volontaria comunicazione PEC amministratori. La comunicazione è esente da bolli e diritti di segreteria se non va contestualmente ad apportare altre variazioni ai dati degli amministratori.

In assenza della comunicazione della PEC in sede di espletamento dei predetti adempimenti, l'ufficio sospenderà la pratica in attesa di regolarizzazione, in assenza della quale potrà essere emesso provvedimento di rifiuto.

Si precisa che non esiste alcun termine per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori già in carica alla data del 1° gennaio 2025, pertanto non sono applicabili sanzioni amministrative per le comunicazioni dagli stessi effettuate successivamente al 31/12/2025, termine indicato nella nota ministeriale del 25.06.2025, che si ritiene non possa essere considerato perentorio; l'ufficio Registro Imprese non procederà all'irrogazione di sanzioni.

Con riferimento alla nota MIMIT del 12 marzo 2025, nella quale il Ministero stesso invita Unioncamere, previo confronto con gli enti camerali, a evidenziare eventuali criticità ed esporre elementi che possano consentirne l’ampliamento e, ove necessario, la correzione, poiché dalla lettura della stessa sono effettivamente emerse alcune criticità, è stata avviata un'ulteriore interlocuzione tra Unioncamere e MIMIT, in attesa della cui definizione l'ufficio Registro delle imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte manterrà invariata la posizione finora assunta sull'argomento e sopra specificata. La predetta posizione non è variata a seguito dell'emanazione dell'ulteriore nota MIMIT del 25 giugno 2025 ed è allineata al recente orientamento della commissione tecnico-giuridica congiunta Unioncamere - Consiglio Nazionale del Notariato (numero 3).

Si invita a monitorare il sito web camerale per ulteriori aggiornamenti.

Ultima modifica
Ven 03 Ott, 2025